Voucher per l’attività sportiva non usufruita

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Viene esteso ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, il regime del buono già previsto dall’art.88 del “Decreto Cura Italia” per le manifestazioni culturali e turistiche.

L’Art. 216 del “Decreto Rilancio” vista l’immediata sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19,  ha previsto per le prestazioni già pagate e non usufruite, limitatamente al corrispettivo rapportato al periodo di sospensione delle attività,  in applicazione del principio dell’art.1463 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta, viene codificata e quindi prevista per legge l’emissione di un buono del valore corrispondente (voucher) in alternativa alla restituzione della controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. La scelta, tra restituzione del denaro o consegna del buono è riservata al gestore dell’impianto sportivo. Pertanto il rilascio del voucher non richiede il consenso dell’utente.

Chi può presentare l’istanza di richiesta di rimborso?

L’istanza di rimborso va presentata dall’utente interessato (vedi bozza)

Quando è possibile presentare l’istanza di rimborso?

La richiesta piò essere presentata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Nota: Sono previsti 60 giorni per la conversione in legge del decreto in oggetto ai quali vanno sommati i 30 giorni previsti nel decreto. Pertanto al più tardi il termine ultimo per richiedere il voucher sarà il 17 agosto, qualora la conversione in legge avvenisse prima di 60 giorni, il termine sarà anticipato, contando sempre 30 giorni dalla data di conversione.

Cosa succede se si richiede il rimborso oltre i tempi previsti?

A nostro avviso, dal momento che la normativa stessa ha definito un termine preciso, trascorsi i 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, non sarà più possibile richiedere né il voucher, né il rimborso.

Per il centro è conveniente richiedere la rinuncia di rimborso agli utenti?

Alcuni centri stanno valutando di attivarsi per sensibilizzare gli utenti alla rinuncia del voucher o del rimborso, come azione finalizzata al sostegno dello sport. Premesso che anche il nostro Studio riconosce e sottolinea l’importanza della presenza “a distanza” costante e ininterrotta delle palestre anche nel periodo di chiusura, a nostro avviso, se la legge prevede una scadenza perentoria per l’istanza di rimborso o per il voucher, ci chiediamo se sia effettivamente conveniente intraprende questa azione di sensibilizzazione.

Cosa serve per richiedere il rimborso?

L’utente oltre che a presentate la domanda, dovrà allegare la copia del relativo titolo di acquisto (es. ricevuta) o la prova del versamento effettuato (es. bonifico).

Cosa non rientra nel conteggio del rimborso?

Qualora nel titolo di acquisto (es. ricevuta) siano comprese anche delle voci di spesa non riferite all’attività sportiva come gadget, servizi accessori (es. servizi estetici), la quota associativa (nel caso delle ASD) o la quota di iscrizione (nel caso delle SSD) e la quota di tesseramento (per ASD e SSD), a nostro avviso, non rientrano nel rimborso o nel voucher.

I servizi accessori, pagati e non usufruiti, dovranno essere eventualmente gestiti a parte.

La quota associativa, come la quota di iscrizione scadranno nei termini previsti. Lo stesso vale per la quota di tesseramento, salvo eventuali proroghe da parte degli enti affilianti o dalle federazioni.

Periodo da conteggiare per determinare l’importo del rimborso o voucher?

Il testo di legge fa riferimento alla sospensione delle attività sportive disposta con i decreti del Consiglio dei Ministri attuativi, pertanto se la normativa consente l’apertura del centro dal 25 maggio 2020, ma il titolare del centro, per propria scelta decide di posticipare l’apertura, per esempio, al 1° settembre 2020, per il periodo che va dal 25 maggio 2020 al 31 agosto 2020, il titolare non potrà appellarsi al diritto di rilascio del voucher, ma dal nostro punto di vista dovrà inevitabilmente provvedere al rimborso.  

Cosa deve fare il gestore per il rilascio del rimborso o del voucher?

Il gestore, potrà scegliere se restituire l’importo o procedere all’emissione e alla consegna del buono per un valore corrispondente, utilizzabile senza condizioni presso la struttura, entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività. Questa scelta spetta direttamente al gestore stesso e non è sottoposta al consenso del fruitore.

Come avviene il rimborso?

Se la scelta del titolare del centro è di provvedere al rimborso dell’importo incassato pari al periodo di sospensione dell’attività sportiva, si consiglia di utilizzare una modalità di pagamento tracciabile (es. bonifico). Il tracciamento del versamento del rimborso è obbligatorio per le Associazioni e Società Sportive che hanno optato per la Legge 398/1991 se l’importo da corrispondere è superiore a 1.000 Euro.

Lo Studio suggerisce di fare un bonifico con causale “Rimborso parziale dell’abbonamento per sospensione attività causa Covid-19” e di provvedere all’emissione di una ricevuta di importo negativo, che andrà riportata nel registro dei corrispettivi, da sommare algebricamente agli eventuali incassi del giorno. Attenzione! La ricevuta dovrà eventualmente riportare la distinzione tra ricavi istituzionali e ricavi commerciali, proporzionalmente corrispondenti alla ricevuta di incasso originaria.*

Come fare il voucher?

Al fine di garantire l’integrità del voucher e non consentire a terzi di modificarlo, si consiglia di inviarlo al cliente in formato immagine (jpeg, jpg, png, gif, tiff, etc.).

Chi utilizza la versione completa (non solo “Reader”) del programma Adobe Acrobat potrà esportare direttamente l’immagine accedendo al menù “File” e selezionando esporta –> immagine –> jpeg.

Sarà in ogni caso possibile produrre un file in formato immagine, provvedere alla stampa del voucher su carta e scannerizzare il documento per l’invio via mail e ai fini dell’archiviazione. (aprire il file Word: Bozza Voucher Asi).

Termini per il rimborso o l’emissione del voucher

Il gestore deve provvedere in entrambi i casi (rimborso o voucher) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Come gestire le richieste di rimborso antecedenti al 19 maggio 2020?

Dal momento che il Decreto Legge che disciplina il rimborso e l’emissione del voucher è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, le richieste pervenute prima da parte dei fruitori, dovranno comunque essere gestite secondo le modalità previste dal decreto “Rilancio”. Pertanto, a nostro avviso, il titolare del centro potrà optare per il rimborso o per il voucher, in questo caso, entro e non oltre la data del 18 giugno 2020.

Il voucher è cedibile?

Non essendoci alcuna indicazione nel testo di legge riguardo alla possibilità di far usufruire il voucher a un soggetto terzo, riteniamo che il centro possa prevedere, al momento dell’emissione, la possibilità di cedere il voucher a un soggetto diverso dal richiedente. È anche possibile limitare la cessione ad voucher ad una precisa categoria (es. parenti).
Attenzione! Se il centro è gestito da una ASD o SSD, nella casistica ipotizzata, al momento dell’attivazione dell’abbonamento per il soggetto terzo, quest’ultimo dovrà anche essere tesserato all’ente di promozione sportiva o alla federazione a cui fa riferimento il centro.
Inoltre, per una questione di trasparenza e coerenza amministrativa, dovrà essere rilasciata una ricevuta di importo negativo, intestata al titolare del voucher e una ricevuta di pari importo, in questo caso di valore positivo, al soggetto terzo a cui è stato ceduto il voucher. Tali importi, annullandosi reciprocamente, non genereranno movimentazione nel registro dei corrispettivi*

Il nuovo tesseramento va fatto solo in caso di cessione del voucher a un soggetto terzo?

No, nel caso di una ASD o SSD, se il voucher non viene ceduto a terzi e al momento dell’attivazione il tesseramento del titolare risulta scaduto, sarà necessario provvedere all’attivazione di una nuova tessera.

Cosa fare al momento della riapertura del centro?

Il centro deve:

  1. Definire se optare per il rimborso o per l’emissione del voucher;
  2. Informare gli addetti alla segreteria;
  3. In caso di emissione del voucher predisporre un regolamento di utilizzo da esporre all’interno del centro e da riportare nella lettera accompagnatoria che suggeriamo di consegnare con il voucher (vedi bozza);
  4. Se il centro prevede anche l’acquisto online degli abbonamenti, allo stesso modo dovrà prevedere la richiesta del voucher tramite il medesimo canale di vendita;
  5. Definire una procedura di attivazione dei voucher su prenotazione, telefonicamente o digitalmente per evitare l’afflusso di persone presso la segreteria del centro.

L’emissione del voucher o il rimborso devono essere tenuti in considerazione dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale, seguendo la fiscalità del singolo centro.

Michele dott. Meucci

 

ALLEGATI:

Bozza Lettera Accompagnatoria del Voucher

Bozza Richiesta di Emissione del Voucher

Bozza Voucher Asi